Transazioni fiscali con proposte tempestive

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Redazione
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12 Aprile 2026

di Giulio Andreani

Da quando, il 29 settembre 2024, è stata introdotta la possibilità di concludere con le agenzie fiscali un accordo sui debiti tributari anche nella composizione negoziata della crisi, nell’ambito di questo percorso sono state concluse con l’agenzia delle Entrate 39 “transazioni fiscali”, sette delle quali in assenza di accordi con altri creditori. Non si tratta per il momento di un numero elevato, ma ciò non dipende dalle agenzie fiscali, che stanno affrontando le situazioni di crisi aziendale con sempre maggiore competenza e professionalità; affinché i contribuenti possano fare un uso più proficuo di questo istituto, occorrono probabilmente alcune conferme, le più utili delle quali riguardano i seguenti aspetti.

La proposta di accordo transattivo non deve essere formulata in prossimità della scadenza della Cnc, sostanzialmente oltre quattro mesi prima di tale scadenza, perché altrimenti le agenzie fiscali non sono messe in condizione di pronunciarsi tempestivamente su di essa.

La data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo, seppur in assenza di una specifica previsione, è da ritenersi che, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza relativamente all’Adr, sia quella di presentazione della proposta di transazione.

Il professionista indipendente che attesta la convenienza dell’accordo per l’Erario non può coincidere con il revisore legale che deve redigere la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, perché quest’ultimo, nonostante la terzietà del suo ruolo, non è indipendente ai sensi dell’articolo 2 del Ccii.

Anche se l’articolo 23 Ccii non prevede l’obbligo di allegare alla proposta un piano di risanamento e una relazione che ne attesti la fattibilità, va da sé che la redazione di tali documenti agevola l’approvazione dell’accordo da parte delle agenzie fiscali ed è pertanto opportuna.

L’esperto, a cui l’accordo deve essere comunicato una volta sottoscritto, non svolge alcuna attività relativamente alla sua approvazione, pur potendo comunicare il proprio dissenso rispetto a esso.

Sebbene l’articolo 284-bis, che disciplina la transazione fiscale di gruppo, non citi l’articolo 25, che prevede espressamente la composizione negoziata di gruppo, la formulazione di una proposta di gruppo relativa a tali crediti è da ritenersi per analogia consentita anche in questo istituto, potendovi trovare attuazione l’accordo sui crediti tributari.

Se un’impresa che ha avuto accesso alla Cnc intende concluderla per dar corso a un accordo di ristrutturazione dei debiti, presentando in tale ambito una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 63 Ccii, non vi è motivo per cui debba attendere la formale chiusura di tale percorso per formularla, sia perché nessuna disposizione lo impedisce sia perché tale attesa non sarebbe utile ad alcuno.

Fonte: Il Sole 24ore