di Dario Nardone
Studio Legale Nardone
Qualora l’istituto di credito, operando al di fuori della necessaria cornice di trasparenza, applichi de facto il regime finanziario dell’interesse composto (capitalizzazione composta) nella fase di esecuzione del rapporto, si genera un intrinseco e illegittimo effetto anatocistico occulto, essendo noto che “il regime finanziario dell’interesse composto comporta che gli interessi maturati vengono inglobati al capitale e producono a loro volta interessi per i periodi successivi, mentre in regime di capitalizzazione semplice gli interessi maturati sono separati dal capitale e non producono ulteriori interessi”.
La produzione di maggiori interessi non pattuiti rispetto alla capitalizzazione semplice costituisce una ulteriore violazione dell’art. 117 TUB per indeterminatezza, atteso che l’applicazione di tassi ultralegali o di modalità anatocistiche esige inderogabilmente la forma scritta ad substantiam e non può mai desumersi per facta concludentia (Cass. n. 3017 del 2014 e Cass. n. 10516 del 2010). Accertata tale prassi illegittima, risulta doverosa e corretta la rielaborazione contabile dell’intero rapporto da parte del CTU, il quale è tenuto a espungere la formula esponenziale e a ricostruire il piano di rimborso avvalendosi esclusivamente del regime in capitalizzazione semplice, provvedendo altresì alla quantificazione del saldo con l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, del TUB.
L’estratto conto bancario certificato conforme ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) costituisce uno strumento dotato di efficacia probatoria privilegiata ai soli fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo. Tale documento perde la propria valenza di prova piena nel successivo giudizio di opposizione, all’interno del quale la banca opposta, rivestendo la qualità di attrice in senso sostanziale, è gravata dal rigoroso onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa mediante l’integrale produzione contrattuale e contabile (Cass. n. 371 del 2018 e Cass. n. 4286 del 1994).
Nelle controversie in materia bancaria, la CTU disposta al fine di ricostruire l’esatto andamento del rapporto, depurandolo dall’anatocismo illegittimo e dalle clausole nulle, non riveste natura esplorativa. Essa costituisce, al contrario, un fondamentale elemento di prova che il giudice ha il pieno potere di ammettere e di porre a fondamento della propria decisione (Cass. n. 10293 del 2023).
Fonte: Diritto del Risparmio




