Reddito effettivo per i tetti alle detrazioni

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Redazione
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7 Giugno 2025

Ai fini del tetto agli oneri detraibili, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, si deve tener conto anche di alcuni redditi soggetti a regimi sostitutivi e, in caso di concordato preventivo biennale, del reddito effettivo e non di quello oggetto dell’accordo con il fisco. Restano salvi i redditi agevolati per i quali la legge istitutiva non prevede il cumulo (ad esempio impatriati, frontalieri, lezioni private). La circolare n. 6/E/2025 , pubblicata il 29 maggio scorso, tra gli altri chiarimenti (su cui si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 maggio e del 3 giugno 2025) riepiloga anche le modalità di calcolo del reddito-soglia. Il nuovo articolo 16-bis Tuir stabilisce che fini del tetto di spesa il reddito complessivo è assunto al netto del reddito della prima casa e relative pertinenze. Una lettura frettolosa farebbe ritenere che questa sia l’unica rettifica da fare. Talvolta, però, le norme istitutive di regime speciali stabiliscono espressamente che i redditi soggetti a regimi di favore, ancorché esclusi dal reddito complessivo, vanno calcolati nel reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali. La circolare n. 6/E, richiamando anche la circolare n. 4/E/2025 , riepiloga puntualmente le disposizioni che prevedono il calcolo del «reddito di riferimento»: locazioni assoggettate a cedolare secca, forfettari, quote Ace per le persone fisiche, mance dei lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione. L’Agenzia menziona anche il concordato preventivo biennale: l’ articolo 35 del Dlgs 13/2024 prevede, infatti, che ai fini di qualunque agevolazione basata su soglie reddituali si tiene sempre conto del reddito effettivo. Il che dovrebbe valere anche nell’ipotesi (remota) in cui il tale reddito sia inferiore a quello concordato: ai fini del plafond detraibile si dovrebbe fare riferimento all’importo minore, anche se la tassazione Irpef si applica sull’ammontare definito nell’accordo biennale. Vi sono, però, una serie di redditi che non si conteggiano ai fini del superamento dei limiti, perché nel nostro sistema fiscale manca una regola generale, a differenza delle norme sull’Isee ( articolo 4 del Dpcm 159/2013 ), che invece considerano sempre e comunque tutti i redditi, anche se soggetti a imposta sostitutiva, esenti o detassati in base a convenzioni internazionali. Lo ha già confermato l’Agenzia nella circolare 8/E/2019 , parlando delle lezioni private degli insegnanti, tassate con imposta sostitutiva (in base alla legge 145/2018): non rilevano ai fini delle agevolazioni fiscali perché la legge istitutiva non lo prevede e manca, appunto, una norma generale. Allo stesso modo, in assenza di disposizioni speciali contrarie, quando i regimi di favore dispongono che uno specifico reddito concorra solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, ai fini tetto alle detrazioni si farà riferimento alla sola quota imponibile, senza contare quella esclusa dal reddito complessivo. È il caso, ad esempio, degli impatriati, degli sportivi professionisti, e di docenti e ricercatori rientrati dall’estero, il cui reddito prodotto in Italia dopo il rientro viene in parte escluso dall’imposizione; oppure quello dei lavoratori esteri tassati in base alle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir ); lo stesso vale, infine, per i lavoratori frontalieri italo-svizzeri che optano per l’imposta sostitutiva del 25% in base all’ articolo 6 del Dl 113/2024 . Anche le rendite di immobili abitativi non locati e siti nel comune di residenza, imponibili al 50% ( articolo 9 del Dlgs 23/11 ), rilevano solo per parte imponibile.

Fonte: Il Sole 24 ore